La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, che al suo esterno, in rapporto con la società civile.
''L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario''
E' evidente come ciò apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini.
Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l'attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell'amministrazione o ai riferimenti da quest'ultima utilizzati nell'assumere una determinata posizione.
Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.
La legge 5 luglio 1982 n. 441 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti “ dispone che, oltre agli altri soggetti interessati, i Consiglieri Comunali dei capoluoghi di Provincia sono tenuti a rilasciare apposite dichiarazioni contenenti la propria situazione patrimoniale.
Per quanto attiene i consiglieri comunali, le disposizioni relative alla pubblicità della situazione patrimoniale si applicano sulla base delle modalità stabilite dai rispettivi consigli, così
come previsto dall’art. 11 comma 1 della citata legge 441/82.
A tal fine l’Ente ha adottato la deliberazione consiliare n. 39 del 27/08/2010, avente ad oggetto “Anagrafe pubblica degli eletti” e la deliberazione commissariale n. 13 del 16/02/2011 riguardante il “Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Comunali.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Per le delibere precedenti rivolgersi all'ufficio Atti di Giunta Piazza Vanvitelli 64 Caserta - tel. 0823 273501 / 0823 273521 email: staff.segreteria.generale@comune.caserta.it
Pubblicazione ai sensi della Finanziaria 2008 Legge del 24 Dicembre 2007 n. 244 art. 3 comma 54 "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto"
Pubblicazione ai sensi della Legge 6 Agosto 2008 n. 133 art. 67 comma 11 "Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa"
Pubblicazione ai sensi della Finanziaria 2007 Legge del 27 Dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 735 "Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento."
Pubblicazione ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n. 69 art. 21 comma 1 "Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale"
Norme e responsabilità del Personale dipendente dirigente e non dirigente