Ufficio Elettorale
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dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 12.30,
il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.10 alle 17.00
Riferimenti normativi
Legge 27 gennaio 2006, n. 22
Legge 7 maggio 2009, n. 46
Destinatari della normativa
1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Cosa deve fare l'elettore
Presentare al Sindaco (Ufficio elettorale) la richiesta corredata da specifico certificato medico rilasciato dal Servizio di Medicina Legale della Asl, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione
Cosa allegare alla dichiarazione
- certificato medico rilasciato dall’Azienda sanitaria locale dal quale risulti l’impossibilità dell’elettore di abbandonare il
proprio domicilio
- copia della tessera elettorale
- copia di un valido documento d'identita'
Nella domanda va indicato l’indirizzo dell’abitazione dell’elettore e un recapito telefonico.
N.B.: Se la dichiarazione è presentata da altra persona sono necessari:
- la fotocopia del documento di identità del richiedente il voto domiciliare
- la tessera elettorale in originale
- un documento personale del delegato.
Il voto
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.