Città di Caserta
Sito istituzionale del Comune di Caserta
Censimento obbligatorio materiali contenenti
amianto (MCA). Formazione e/o aggiornamento
mappatura amianto ex DM 18 marzo 2003 n°
101.- Revoca ordinanza sindacale n. 59 del
11/7/2019 e contestuale emissione nuova
ordinanza - Integrazione allegati
IL SINDACO
VISTA la propria sindacale n. 59 dell’11/7/2019 con la quale venivano emanate disposizioni
circa il censimento obbligatorio di materiali contenenti amianto;
CHE in tale ordinanza non erano indicati i termini entro i quali provvedere alla compilazione
della scheda di rilevazione per il censimento degli edifici con presenza di materiali contenenti
amianto;
RITENUTO necessario, pertanto, revocare la citata ordinanza sindacale n. 59 dell’11/7/2019 e
contestualmente emettere nuova ordinanza
TENUTO CONTO:
che il D.M. 18 marzo 2003 n° 101 delegava le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate
alla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 2/0 della Legge 23 marzo 2001 n° 93;
che con nota prot. 706894 del 26/10/2017 della Giunta Regionale della Campania – Direzione
Generale per l’Ambiente e l’ecosistema invitava ad effettuare e/o aggiornare il censimento
/mappatura dei siti pubblici e privati interessati alla presenza di materiali contenenti amianto
insistenti sul territorio comunale;
che a tal proposito venivano trasmesse le schede di rilevazione/auto notifica, predisposte
dall’ARPA Campania, da compilare e firmare dai proprietari dei manufatti contenenti amianto
e da inviare entro il 30 aprile 2018 alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema;
VISTO:
- l’art. 10 comma 1 della Legge n° 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto”, la quale prevedeva l’adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione
dell’ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto;
- il D.M. Sanità 06/09/94 redante normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6,
comma 3 e dell’art. 12, comma 2 della Legge n° 257/92 relativa alla cessazione dell’impiego di
amianto;
- i piani regionali di cui all’art. 10 della Legge n° 257/92 prevedevano, tra l’altro, il censimento
degli edifici nei quali fossero presenti materiali e/o prodotti contenenti amianto libero o in
matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di
utilizzazione collettiva per blocchi di appartamenti;
- il comma 5 dell’art. 12 della Legge n° 257/92 impone ai proprietari degli immobili di
comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;
- l’art. 12 del D.P.R. dello 08/08/94 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’adozione di piani di
protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto, che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici
pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;
CONSIDERATO
- che risulta necessario provvedere alla formazione della mappatura degli stessi manufatti;
- che la Parte IV del D.L.gs n° 152/2006 impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le
funzioni
di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- che questo Comune intende dotarsi di un registro degli immobili nei quali è stata riscontrata
la presenza di materiale in cemento amianto per programmare i successivi e conseguenti
interventi;
- che il censimento, ai sensi del comma 2 art. 12 del DPR 08/08/94 ha carattere obbligatorio e
vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per
i blocchi di appartamenti;
- che, al fine di evitare rischi per la salute pubblica, occorre tenere sotto osservazione costante
ogni fonte di inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice
friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa predisposizione di apposito Piano di
Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza
dell’intero sito al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;
VISTI
la Legge 257/92 – “Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”;
il D.M. 06/09/94 – “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e
dell’art. 12 comma 2 della Legge n° 257/92;
il D.P.R. 08/08/94 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’adozione di piani di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto”;
il D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
le schede fornite dall’ARPA Campania;
RICHIAMATI
- Gli artt. 50 e 54 del DLgs n° 267/2000;
ORDINA
- la revoca dell’ordinanza sindacale n. 59 dell’11/7/2019 e la contestuale emissione di nuova
ordinanza:
- ai proprietari ed amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto;
- ai proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali
a vista o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta;
- ai titolari e/o legali rappresentanti di unità produttive;
- di provvedere a compilare l’allegata SCHEDA di AUTONOTIFICA (o di RILEVAZIONE)
per il censimento degli edifici con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) scaricabile
direttamente dal sito internet istituzionale dell’ENTE (www.comune.caserta.it);
- a porre in essere, se del caso, le azione e/o gli interventi previsti dal DM 06/06/94, in via
cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, entro il
termine perentorio di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla pubblicazione della presente.
AVVISA
che hanno l’obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:
- i soggetti già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto mediante
Ordinanze, diffide o segnalazioni;
- chiunque, in caso di presenza di manufatti e/o coperture in cemento – amianto nel territorio
del Comune, può presentare segnalazione scritta;
- che, per l’inosservanza all’obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza
sindacale, è prevista la sanzione amministrativa da euro 2582,20 a euro 5164,57 ai sensi della
Legge n° 257/92, art. 15 comma 4;
- che l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come
per legge, ai sensi degli artt. 347 e 650 del c.p.p.;
DISPONE
1) La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale,
nonché la diffusione a mezzo stampa;
2) La trasmissione di copia della presente a:
Prefettura di Caserta
Documento firmato digitalmente
Dipartimento di Prevenzione ASL Caserta
ARPA Campania
Regione Campania-Direzione Generale per l’Ambiente l’Ecosistema – UOD 06 Bonifiche
Provincia di Caserta- Settore Ambiente
Comando Carabinieri di Caserta
Comando Polizia Municipale di Caserta
Settore Ambiente ed Ecologia del Comune;
Ufficio Attività Produttive del Comune.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 gg. il ricorso presso il TAR Campania ed
entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ulteriori informazioni sono reperibili presso il Settore Ecologia - Ambiente negli orari di
apertura
al pubblico.